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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 28/02/2023, n. 179
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Premessa
La legge provinciale 28 settembre 2009 n. 5, e successive modifiche, reca "Norme in materia di bonifica" e l'articolo 24 comma 2 regola la concessione di contributi ai consorzi di bonifica di secondo grado per l'espletamento di compiti connessi al monitoraggio delle risorse irrigue a favore della Provincia. Con propria deliberazione n. 1334 del 29 novembre 2016 |
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Criteri per la concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di secondo gradoArt. 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, la concessione di contributi ai consorzi di bonifica di secondo grado per l'espletamento di compiti connessi al monitoraggio delle risorse irrigue a favore della Provincia.
Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini dei presenti criteri si intende per a) "SIGRIAN": il "Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura" - banca dati nazionale per il monitoraggio dei volumi irrigui, individuata per tale scopo ai sensi delle linee guida approvate con decreto ministeriale 31 luglio 2015; b) "autoapprovvigionamento": i prelievi irrigui effettuati da soggetti diversi dagli enti irrigui. La quantificazione dei volumi avviene tramite un metodo di stima e in forma aggregata; c) "enti irrigui": si intendono i soggetti giuridici riconosciuti che erogano, per proprio statuto, a una pluralità di utenti e aziende, servizi per l'irrigazione collettiva. 2. Per enti irrigui con superficie irrigua inferiore a 100 ettari, per la determinazione del volume prelevato o utilizzato si applicano le procedure di stima previste per l'autoapprovvigionamento.
Art. 3 - Beneficiari 1. I beneficiari dei contributi sono i consorzi di bonifica di secondo grado ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 28 settembre 2009 n. 5, che operano nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.
Art. 4 - Spese ammissibili |
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