Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 30/04/1991, n. 15 le disposizioni di cui alla presente lettera devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili esistenti alla data del 16/06/1976 (data di entrata in vigore della presente legge) ricadenti nella fascia dei 150 metri dalla battigia si veda la Circ. Ass. R. 16/02/2023, n. 2.

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