N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 20, della L.R. 06/04/1996, n. 27, così recitava:

“Art. 12

Il progetto-obiettivo indica gli interventi, le opere da realizzare e i tempi di attuazione; indica altresì le linee fondamentali dell'organizzazione e dell'uso del territorio; stabilisce quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.

Il progetto-obiettivo stabilisce inoltre la localizzazione degli interventi, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'elaborazione e nell'esecuzione, la spesa complessiva occorrente ed i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati.

Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

Alla progettazione, all'appalto ed all'esecuzione delle opere provvede l'ente delegato sulla base di apposita delibera consiliare.

Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgente ed indifferibili a tutti gli effetti.

Con le delibere di cui al quarto comma del presente articolo debbono essere fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Per le opere la cui esecuzione è affidata alla Regione i termini di cui al comma precedente sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.

Nell'esercizio delle funzioni delegate previste dal terzo comma del presente articolo i sindaci dei comuni, i presidenti dei consorzi di comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione di stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

È altresì delegata ai medesimi organi l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.

All'ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed all'esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.

L'ente delegato presenta all'Amministrazione regionale, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, secondo le norme vigenti per le opere pubbliche, il rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dei singoli lavori o interventi contestualmente al conto finale.”

Dalla redazione