N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 20, della L.R. 06/04/1996, n. 27, così recitava:

“Art. 11

È costituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il Comitato consultivo regionale per la programmazione dello sviluppo turistico. Il Comitato, entro 90 giorni dalla sua costituzione, propone l'individuazione delle zone turistiche ed il programma di intervento per l'utilizzazione dello stanziamento previsto dall'art. 2, primo comma, della presente legge.

Gli enti locali compresi nelle zone turistiche individuate possono inoltrare proposte al Comitato ai fini della formulazione del programma.

Sulla base delle proposte formulate dal Comitato, l'Assessore regionale per il turismo predispone il programma e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

Sulla base del programma approvato dalla Giunta, l'Assessore regionale per il turismo, avvalendosi anche di appositi gruppi di progettazione, preferibilmente interni all'Amministrazione regionale, formula, entro 6 mesi dalla delibera di approvazione, i progetti-obiettivo e li sottopone al parere del Comitato di cui al primo comma del presente articolo.

I progetti-obiettivo sono approvati con decreto dello Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, che li comunica alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.”

Dalla redazione