Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 03/05/2011, n. 9, così recitava:

"Art. 7 - Contributi ai comuni per beni confiscati

1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è istituito il "Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità", alla cui dotazione iniziale si provvede mediante l'impiego di risorse a carico del bilancio regionale stanziate all'UPB 7.2.0.3.6 "Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi".

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1."

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