Articolo modificato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 06/08/2010, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

"Art. 1 - Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e consolidamento dei conti - Modifiche alla L.R. n. 34/1978, alla L.R. n. 16/1999, alla L.R. n. 3/2002 e alla L.R. n. 39/1997

1. Omissis

2. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "La deliberazione di cui al comma 1, lettera b3), approvata dal consiglio di amministrazione, è comunicata alla Giunta regionale.";

b) il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato.

3. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 63 è abrogato;

b) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 63 è abrogato;

c) al comma 11 dell'articolo 65 le parole: "al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 48, comma 2, dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 34/1978";

d) al comma 12 dell'articolo 65 le parole "ed approvato dal Consiglio regionale" sono soppresse;

e) l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 65 è soppresso.

4. abrogato".

Dalla redazione