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Sent. C. Giustizia UE 12/01/2023, n. C-154/21

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Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Diritto di accesso dell’interessato ai propri dati - Informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali - Limitazioni.

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 679/2016 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano, previsto da tale disposizione, implica, qualora tali dati siano stati o saranno comunicati a destinatari, l’obbligo per il titolare del trattamento di fornire a detto interessato l’identità stessa di tali destinatari, a meno che sia impossibile identificare detti destinatari o che il suddetto titolare del trattamento dimostri che le richieste di accesso dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento 2016/679, nel qual caso il titolare del trattamento può indicare a detto interessato unicamente le categorie di destinatari di cui trattasi.

Dalla redazione