FAST FIND : GP20308

Ord. C. Giustizia UE 10/01/2023, n. C-469/22

9831219 9831219
Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Svolgimento della procedura - Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti - Articolo 63 - Operatore economico che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice - Obbligo per detto operatore economico di trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di un subappaltatore, dopo l’attribuzione dell’appalto - Incompatibilità.

L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 59 e il considerando 84 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale un operatore economico che intende fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto ai fini dell’esecuzione di un appalto pubblico deve trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale soggetto e la dichiarazione di impegno del medesimo soltanto dopo l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratti.

Dalla redazione