Articolo abrogato dall'art. 107, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 84 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore commercio" e successive modifiche)

1. Al numero 2 della lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 dopo le parole: "la soppressione" sono inserite le seguenti: "l'ampliamento".

2. Dopo l'articolo 36 della I.r. 33/1999, è inserito il seguente:

"Art. 36-bis - (Istituzione, spostamento ed ampliamento dei mercati)

1. L'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento di mercati in strutture, anche di nuova costruzione, aventi superficie non inferiore a 2 mila 500 mq, sono soggetti alla decisione adottata da un'apposita conferenza di servizi, indetta dal comune interessato presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la provincia, alla quale partecipano un rappresentante del comune stesso, un rappresentante della provincia, un rappresentante della Regione nonché, a titolo consultivo, i rappresentanti regionali delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche.

2. La conferenza è convocata ad opera secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi da 3 al 12, in quanto compatibili ed in conformità ai criteri, di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del documento programmatico di cui all'articolo 33".”

Dalla redazione