Articolo modificato dall’art. unico della L.P. 22/07/1986, n. 19 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 33.

1. I benefici accordati alle imprese che attuano progetti di riconversione o ristrutturazione, sono sospesi se i bilanci da presentarsi annualmente mostrino che la redditività in valori correnti al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito è inferiore a quella del progetto di investimento approvato dall'Assessore competente oppure se vi sia il mancato raggiungimento dei livelli occupazionali concordati.

2. In ordine a questi ultimi si applica quanto disposto dal dodicesimo comma dell'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

2-bis. I benefici della riconversione e ristrutturazione possono essere mantenuti, purché la redditività lorda torni ad essere non inferiore a quella stabilita, entro il termine di due anni.

2-ter. Qualora la minore redditività rispetto al progetto di investimento approvato risulti dovuta a sopravvenute ed imprevedibili difficoltà del settore, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6.

3. I contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna ad essere non inferiore a quella stabilita.

4. La soppressione dei benefici comporterà la applicazione del tasso di riferimento sui mutui R.R. concessi e la revoca dei contributi in conto interessi accordati sui finanziamenti.”

Dalla redazione