Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 15

1. Alle imprese che attuano progetti di ristrutturazione la Provincia può concedere dal fondo ristrutturazione e riconversione di cui all'art. 27 della presente legge mutui al 20% del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 fino al 25% della spesa totale dei macchinari costituenti il processo produttivo e fino al 10% della spesa dei fabbricati.”

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