Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 12/12/2017, n. 36, così recitava:

“2. La contestualità tra istanze prescritta al comma 1 non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee per le quali è previsto il rilascio della concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché per i progetti di infrastrutture pubbliche per la mobilità la cui approvazione è di competenza statale o regionale.”

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