Articolo abrogato dall’art. 10, comma 3, della L.R. 14/08/2017, n. 9, così recitava:

“Art. 17 - Liquidazione dei compensi

Salvo quanto previsto nel precedente articolo 13, la liquidazione dei compensi per lo svolgimento di azioni peritali sarà disciplinata con lo stesso provvedimento regolamentare di cui al precedente articolo 3. L'anticipo sulla liquidazione finale, da corrispondere sulla base di preventivo presentato dall'incaricato deve essere pari all'intero ammontare delle spese presumibili per lo svolgimento dell'incarico ed al 20 per cento dei presumibili onorari ed indennità.”

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