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27/04/2022

Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori

Il TAR Napoli fornisce chiarimenti sulla decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del titolo.

Nel caso di specie il ricorrente contestava il provvedimento di decadenza del permesso di costruire per la realizzazione di un opificio industriale. Dopo due proroghe accordate in considerazione della crisi economica in atto, il ricorrente chiedeva un permesso di costruire in variante per diversa distribuzione e modifica del prospetto e la ulteriore proroga di un anno del termine di ultimazione dei lavori. Questa volta il Comune respingeva la richiesta e disponeva la decadenza del permesso di costruire.

TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI - L’art. 15 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 prevede che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e che:
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E INIZIO DEI LAVORI - In proposito il TAR Campania-Napoli 05/04/2022, n. 2323 ha ricordato che secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei suindicati termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che ove intervenga assume comunque carattere meramente dichiarativo (C. Stato 20/11/2017, n. 5324), e ciò al fine di non far conseguire la decadenza ad un comportamento dell’Amministrazione, con possibili disparità di trattamento tra situazioni identiche.
Inoltre l’inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (C. Stato 24/01/2018, n. 467; C. Stato 19/09/2017, n. 4381; TAR Toscana 30/10/2018, n. 1426).
Ciò posto, dal sopralluogo effettuato e dalla documentazione fotografica a corredo emergeva che i lavori non erano ancora stati iniziati in quanto non vi era alcuna traccia di effettiva attività edilizia in corso. A tal fine il TAR ha ritenuto irrilevante l’avvenuto deposito in atti dell’ordine di materiale per la realizzazione di prefabbricati industriali effettuato, peraltro, in data antecedente al rilascio del permesso di costruire.

PROROGA - Inoltre i giudici hanno chiarito che la proroga del termine permesso di costruire può essere accordata, con provvedimento motivato:
- per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del titolo;
- in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;
- per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
- quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
In ogni caso tuttavia la richiesta di proroga deve essere presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio e ciò proprio in virtù del fatto che la pronuncia di decadenza ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal citato art. 15, D.P.R. 380/2001.

Dalla redazione