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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Locazioni brevi: approvato regolamento banca dati strutture ricettive e immobili
L’articolo 13-quater, del D.L. 34/2019, reca norme volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo.
In particolare, l’art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (convertito in legge con L. 28/06/2019, n. 58), prevede che venga istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), una banca dati che raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.
Tale disposizione è stata attuata con il D. Min. Turismo 29/09/2021, n. 161, pubblicato nella G.U. del 16/11/2021, n. 273, il quale ha stabilito le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
Il Decreto indica le informazioni inerenti le strutture ricettive e gli immobili che devono essere raccolte nella banca dati e specifica che quest'ultima è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l’implementazione della banca dati.
Il Decreto inoltre adotta disposizioni relative all'accessibilità alla banca dati ed agli obblighi di pubblicità e sanzioni.