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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Autorizzazione sismica, deroga interventi di minore rilevanza e competenza della Regione
FATTISPECIE - Nella fattispecie era stata disposta la sospensione dei lavori per mancanza della previa autorizzazione sismica. Il ricorrente, che contestava la sospensione, sosteneva che l’art. 94-bis, D.P.R. 380/2001, introdotto dal D.L. 32/2019, non richiede più, per talune categorie di costruzioni, il preventivo atto di assenso del Genio civile, essendo sufficiente la denuncia che, nel caso specifico, era stata regolarmente presentata in data 01/02/2020.
QUADRO NORMATIVO - Il TAR Campania-Napoli 19/10/2021, n. 6548 ha riesaminato il contesto normativo che regola la materia per verificare se la costruzione contestata potesse essere realizzata all’esito della denuncia dei lavori effettuata.
Schematizzando:
a) l’art. 93 del D.P.R. 380/2001 regola l’obbligo di preavviso (denuncia dei lavori) per costruire in zone sismiche;
b) l’art. 94, D.P.R. 380/2001 impone l’obbligo di munirsi di autorizzazione a tal fine. Tale obbligo subisce delle deroghe a opera del successivo art. 94-bis, D.P.R. 380/2001, introdotto dall’art. 3, comma 1 del D.L. 32/2019;
c) tale ultima disposizione (art. 94-bis):
- cataloga gli interventi secondo un criterio di minore o maggiore rilevanza (comma 1);
- prevede che siano emanate delle Linee guida per l’individuazione degli interventi non bisognevoli di alcun preavviso e che, nelle more, le Regioni “possono confermare le disposizioni vigenti” (comma 2);
- prevede una deroga all’obbligo di munirsi di autorizzazione preventiva per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1 lett. b) e c), interventi per cui le Regioni possono “istituire controlli anche con modalità a campione” (commi 4 e 5). Tali interventi non necessitano, quindi, di autorizzazione preventiva del Genio civile.
LA TESI DELLA REGIONE - La Regione sosteneva che la deroga all’obbligo di autorizzazione sarebbe da intendersi procrastinata all’emanazione delle Linee guida (avvenuta solo in data 30/04/2020 con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/04/2020) e che, comunque, la Regione Campania al tempo dell’intervento non aveva regolamentato nuovamente la materia all’esito della modifica della normativa statale (recepita con il Regolam. R. Campania 27/07/2020, n. 9, entrato in vigore l’11/08/2020). Solo da quel momento (nella tesi della Regione Campania) sarebbe stato escluso, per taluni interventi, l’obbligo di ottenere l’autorizzazione.
In altri termini l’operatività della deroga sarebbe condizionata dall’adozione delle norme regionali di adeguamento alla disciplina nazionale.
L’ORIENTAMENTO DEL TAR - Di contrario avviso il TAR, che ha preferito la tesi della parte ricorrente. Secondo i giudici infatti le disposizioni sopra riportate chiariscono che le Linee guida sono strumentali all’individuazione delle opere per cui non è necessario neppure il preavviso ex art. 93 del D.P.R. 380/2001, mentre risulta immediatamente applicabile la deroga all’obbligo di autorizzazione disposta dai commi 4 e 5 dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 medesimo per gli interventi rispetto a cui le Regioni possono limitarsi a istituire controlli a campione.
Nel caso di specie le caratteristiche del manufatto (non contestate dalla Regione) erano tali da farlo ritenere un intervento di “minore rilevanza” e, in quanto tale, non più soggetto all’obbligo di autorizzazione. Stante la immediata precettività della norma, l’operato della Regione è stato quindi ritenuto illegittimo con conseguente accoglimento del motivo di ricorso e annullamento del provvedimento di sospensione.
COMPETENZA STATO/REGIONI - Il TAR ha aggiunto che tale conclusione non muta in rapporto alla pretesa violazione dei limiti dell’autonomia regionale. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione degli interventi edilizi, ai fini dell’applicazione di un determinato regime regolatorio, compete alla legislazione statale. Tale principio è stato declinato proprio con riferimento alla regolamentazione generale degli interventi edilizi in zona sismica, ricondotta appunto ai principi fondamentali della legislazione statale nelle materie della “protezione civile” e del “governo del territorio” (Corte Cost. 10/12/2019, n. 264). Proprio con riferimento all’introduzione dell’art. 94-bis, D.P.R. 380/2001 ad opera del D.L. 32/2019, poi, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile l’intervento regionale teso a procrastinare l’immediata entrata in vigore dei “nuovi” principi fondamentali in materia (Corte Cost. 13/01/2021, n. 2).
Tutto ciò conferma l’immediata cogenza della deroga all’obbligo di autorizzazione introdotta dalla legislazione statale.
TERMINI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - Infine il TAR ha ritenuto anche illegittime le modalità di effettuazione del provvedimento di sospensione, adottato a distanza di oltre un anno dalla presentazione della prescritta denuncia. Quest’ultima, infatti, era chiaramente intesa quale denuncia afferente al regime semplificato e, pertanto, il Genio civile avrebbe dovuto - secondo un elementare canone di buona amministrazione (art. 97 Cost.) - provvedere entro termini stringenti a sospendere i lavori anziché provvedere in tal senso dopo lungo tempo a lavori quasi ultimati.