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17/09/2020

Modifiche alla lex specialis di gara e proroga del termine di presentazione delle offerte

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sull’applicabilità (o meno) del termine minimo di 35 giorni per la presentazione delle offerte previsto dall’art. 60, D. Leg.vo 50/2016 in caso di pubblicazione di modifiche alla lex specialis di gara.

Nel caso di specie l’Amministrazione aveva pubblicato alcune modifiche alla legge di gara, assegnando una proroga di tre settimane per la presentazione delle offerte. Il ricorrente sosteneva di non aver potuto presentare l'offerta a causa dei ristretti termini previsti dalla proroga e invocava l’applicazione dell’art. 60, D. Leg.vo 50/2016 che prevede un termine minimo di 35 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.

In particolare le modifiche consistevano:
1) nell’adeguamento della documentazione al D.L. 135/2018 con l’inserimento da parte dei concorrenti del riferimento all’assenza delle cause escludenti secondo la nuova formulazione di legge che ha suddiviso nelle lett. c), c-bis) e c-ter) dell'art. 80, comma 5, D. Leg.vo 50/2016 l’originaria formulazione unitaria di cui alla previgente lett. c);
2) nella variazione della clausola sociale con la richiesta di presentazione di un progetto di assorbimento del personale.

Con riferimento al primo punto, il Consiglio di Stato (sentenza 01/09/2020, n. 5338) ha chiarito che le modifiche marginali che non implicano variazioni di rilievo nei requisiti partecipativi e nei contenuti dell’offerta, né comportano una particolare valutazione o determinazione da parte delle imprese, non impongono la ripubblicazione del bando nel rispetto del termine ex art. 60, D. Leg.vo 50/2016 (minimo 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara).

Con riferimento al secondo punto, i giudici hanno ritenuto che l’inserimento nella clausola sociale della predisposizione del progetto di assorbimento rientra tra le modifiche significative ai documenti per le quali l’art. 79, D. Leg.vo 50/2016, comma 3, lett. b), prevede la mera proroga dei termini per la ricezione delle offerte, proporzionata all’importanza delle informazioni o delle modifiche (art. 79, cit., comma 4).

Al riguardo è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la logica dell’art. 79, comma 3, D. Leg.vo 50/2016 - che si applica anche alla mera introduzione di “informazioni supplementari”, che sebbene non modifichino, comunque integrano la lex specialis - è quella di consentire agli operatori economici interessati la preparazione di offerte adeguate. Non si tratta quindi di una regola rigida ed automatica, in quanto - proprio in conformità alla ratio che la ispira - per un verso la postergazione delle scadenze non è necessaria in presenza di informazioni o modifiche non significative (cfr. comma 5); per altro verso la “durata della proroga” è parametrata alla rilevanza del contenuto informativo introdotto, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità (cfr. comma 4).

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendo congrua e sufficiente la proroga di tre settimane concessa dalla Stazione appaltante per consentire agli aspiranti concorrenti di conformarsi alle nuove disposizioni del bando.

Dalla redazione