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23/03/2020

Lavori pubblici: anticipazione 20% anche in caso di consegna d’urgenza

L’anticipazione del 20% sul valore dell’appalto va corrisposta all’appaltatore anche nel caso di consegna in via d’urgenza prima della stipula del contratto.

Il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) stabilisce una serie di misure finalizzate a contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.
Il Decreto interviene anche in materia di appalti pubblici modificando l’art. 35, comma 18 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che entro 15 giorni dall’inizio della prestazione (sia che si tratti di lavori sia che si tratti di servizi o forniture), l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, la cui corresponsione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

Con l’art. 91 del D.L. 17/03/2020, n. 18, di modifica del suddetto comma 18, l’erogazione dell'anticipazione viene consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Leg.vo 50/2016, prima della stipula del contratto.

Dalla redazione