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20/12/2019

Permesso in sanatoria e condono edilizio: diversi i presupposti per il loro ottenimento

La Corte di Cassazione ha precisato che la doppia conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione è requisito per ottenere il permesso in sanatoria, ma non per l’istanza di condono edilizio.

FATTISPECIE
Nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno aveva ritenuto la non corrispondenza di un immobile oggetto di condono edilizio alla doppia conformità alle regole edilizie in vigore al momento della costruzione ed al momento del rilascio del titolo. 

PRINCIPI DI DIRITTO
Il c.d. requisito della doppia conformità è previsto dall'art. 36, del D.P.R. 380/2001, secondo il quale, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

La Sent. C. Cass. pen. 06/12/2019, n. 49738 ha chiarito che per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/2001, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione. 
La doppia conformità è requisito per la sanatoria di cui all'art. 36, del D.P.R. 380 del 2001, ma non del condono ai sensi dell'art. 39, della Legge 724/1994.

CONCLUSIONI
La Suprema Corte ha dunque annullato l'ordinanza della Corte di appello perché quest'ultima aveva confuso l'istanza di condono di cui alla L. 724/1994 con l'accertamento di conformità di cui all'art. 36, del D.P.R. 380/2001

 

Dalla redazione