Articolo abrogato dall'art. 159, comma 2, della L.R. 21/04/2020, n. 7, così recitava:

“Art. 7 - (Semplificazione in materia di vendite di fine stagione)

1. Il comma 17 dell’articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è cosi sostituito:

“17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo concordato in sede di conferenza delle Regioni.".”

Dalla redazione