Si noti che, nel disciplinare gli obblighi di produzione dell’APE (art. 6 del D. Leg.vo 192/2005, comma 2), il legislatore ha utilizzato la dizione “vendita”, mentre nel disciplinare gli obblighi di allegare l’APE al contratto è stata utilizzata la più ampia nozione di “trasferimento a titolo oneroso”. Stante la ratio delle norme, si ritiene sussistere l’obbligo di produrre e mettere a disposizione l’APE in occasione non solo della vendita, ma di tutti quegli atti che comportino comunque l’immissione nel mercato immobiliare e la successiva commercializzazione di edifici o unità immobiliari soggette alla disciplina in tema di prestazione energetica in edilizia; lo stesso vale anche per l’obbligo di allegare l’APE al contratto e di inserire la relativa clausola. Si veda anche la tabella riepilogativa, riportata nel contributo, in cui sono elencati i vari atti/contratti di trasferimento ai quali si deve applicare l’obbligo di produrre ed allegare l’APE.

Dalla redazione