La Sentenza C. Cost. 15/12/1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva Sentenza C. Cost. 15/04/1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

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