Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

“Art. 1 - (Differimento termini e disposizioni integrative in materia di ricostruzione privata)

1. In ragione della necessità di assegnare ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli edifici con danni lievi alle nuove opportunità in tema di agevolazioni fiscali introdotte dal novellato articolo 119 del decreto-legge 34/2020 (cosiddetto “superbonus”), nonché in considerazione delle criticità operative connesse alla situazione epidemiologica, il termine di cui al comma 2, dell’articolo 5, dell’ordinanza n.108 del 10 ottobre 2020, e i termini previsti dall’articolo 8, comma 8, lett. a) e b) dell’ordinanza n.111 del 23 dicembre 2020, con i quali sono state assegnate le scadenze per l'integrazione documentale delle domande di contributo per danni lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono ridefiniti e prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021; il termine di cui all’art. 8, comma 8, lett. c) dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 è ridefinito e prorogato al termine perentorio del 30 giugno 2021.

2. All’articolo 12 dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1 le parole “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite con le parole: “entro il 20 aprile 2021”;

b. al comma 5 le parole “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite con le parole: “entro il 30 aprile 2021”;

c. al comma 7 le parole “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite con le parole: “entro il 20 aprile 2021”.

3. Ai nulla osta di competenza dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si applicano per le tipologie di interventi edilizi conformi al preesistente, ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, le disposizioni previste dall’art. 8 dell’ordinanza n.100/2020, dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a1, a2, a3 e a29 dell’Allegato A, nonché dall’art. 12, secondo comma, del decreto Sisma.

4. Fatte salve le disposizioni vigenti a livello regionale, sono soggetti alle autorizzazioni e nullaosta, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43CEE “Rete Natura 2000”, tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, quelli che determinano aumento delle superfici o delle volumetrie degli edifici nonché quelli che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio e dei valori dell’ambiente, della flora, della fauna, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

5. Con Protocollo d'intesa, sottoscritto dal Commissario straordinario e dagli Enti Parco di cui al comma 3, sono regolate le modalità di collaborazione ritenute opportune ai fini della ricostruzione pubblica e privata nei territori compresi nei parchi.”

Dalla redazione