Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, della L.R. 07/12/2022, n. 28.

Il termine era già stato prorogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 17/12/2020, n. 51 al 31 dicembre 2022; dall’art. 10, comma 2, della L.R. 03/05/2018, n. 8 al 31 dicembre 2020; dall’art. 13, comma 1, della L.R. 21/12/2015, n. 28 al 31 dicembre 2017; dall’art. 12, comma 1, della L.R. 13/04/2015, n. 16 al 31 dicembre 2015; dall'art. 21, comma 1, della L.R. 29/11/2013, n. 44 al 31 dicembre 2014.

Inizialmente era fissato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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