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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 05/12/2022, n. 10
Regolam. R. Calabria 05/12/2022, n. 10
Regolam. R. Calabria 05/12/2022, n. 10
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Art. 1 - Albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali1. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 agosto 2007 n. 18 (norme in materia di usi civici) è istituito presso la Regione Calabria l'Albo degli istruttori e dei periti demaniali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici. 2. L'Albo regionale di cui al comma 1 è composto di due sezioni distinte: a) Sezione storico-giuridic |
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Art. 2 - Domanda di iscrizione all'Albo1. La domanda per l'iscrizione all'Albo regionale deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo pec del Dipartimento competente con oggetto: "Domanda di iscrizione nell'Albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali". La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati alla competente struttura regionale tramite un indirizzo pec intestato al richiedente l'iscrizione ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato pdf. non modificabile. |
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Art. 3 - Gestione, aggiornamento e vigilanza dell'Albo1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/279, l'Albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali è formato e gestito dalla competente struttura regionale. Essa è titolare del trattamento dei dati contenuti nell'Albo. 2. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'Albo. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia nomina la Commissione per la vigilanza sull'Albo, che è composta dai seguenti membri: - Dirigente di settore del Dipartimento competente in materia con funzioni di presidente; - Docente universitario competente in materia di usi civici e designato da una delle Università della regione Calabria; - Esperto in materie tecniche designato dagli Ordini e dai Collegi professionali interessati; |
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Art. 4 - Conferimento incarico ai periti/istruttori1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvede il Comune mediante la stipula di un apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, nel quale sono indicati, in particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell'incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità. 2. Il Comune, preliminarmente al conferimento dell'incarico peritale, acquisisce il nulla-osta del competente Settore del Dipartimento competente in materia in ordine all'individuazione dei territori oggetto della verifica demaniale. 3. Il Comune, nel rispetto dei principi di pubbl |
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Art. 5 - Redazione della perizia1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale deve essere prodotta su supporto informatico e georeferenziato e in formato cartaceo |
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Art. 6 - Compensi spettanti agli istruttori e periti demaniali1. I compensi da corrispondere agli istruttori e ai periti demaniali sono posti a carico, secondo un riparto proporzionale, dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali. 2. Gli onorari da corrispondere al perito sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle vacazioni, nella misura stabilita dalla normativa nazionale vigente. |
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Art. 8 - Corsi di perfezionamento ed aggiornamento1. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e, istruttori demaniali |
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Art. 9 - Incarichi collegiali1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere svolto collegialmente da più professionisti; in questo caso il compenso global |
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Art. 10 - Doveri dell'istruttore e del perito demaniale1. L'istruttore e/o perito demaniale nominato dal Comune svolge, di norma, le funzioni di accertamento e risponde del suo operato alle Amministrazioni |
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Art. 11 - Cause di inconferibilità e incompatibilità1. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui all'art. 7 ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 2 che: a) esercitino funzioni di amministrazione, direzione |
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Art. 12 - Reintegra1. Il perito demaniale, nell'espletamento delle operazioni di sistemazione demaniale, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condi |
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Art. 13 - Durata dell'incarico peritale1. L'incarico peritale non può essere conferito per una durata superiore ad un anno; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può essere prorogato |
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Art. 14 - Gestione dei Beni1. Il perito demaniale coadiuva il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche. |
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Art. 15 - Attribuzioni competenze1. In ossequio alle disposizioni in tema di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunt |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento, a seguito della sua definitiva approvazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC). |
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