Comma abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

“8. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8/1999, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) degli enti pubblici ovvero delle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività, ovvero che effettuino una attività di vendita all'interno di spazi destinati all'attività istituzionale;”.”

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