Il Decreto, in vigore dal 01/01/2023, approva la Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, che viene aggiunta come capitolo V.15 al D. Min. Interno 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
Ai sensi del Decreto, le norme tecniche di cui al capitolo V.15 si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti ovvero a quelle di nuova realizzazione.
Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività a carattere temporaneo o in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 19/08/1996.
Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
- i luoghi non delimitati;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare);
- le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla L. 18/03/1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
I riferimenti nell'ambito delle attività soggette di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011 sono:
41 - Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive;
65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m², con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.