N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, del D. Pres.P. 28/11/2022, n. 14-71/Leg., a decorrere dal 16/12/2022, così recitava:

“Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali o fossili rilasciate a scopo di collezionismo non potranno eccedere il numero che di anno in anno sarà fissato dalla Giunta provinciale, su parere del servizio geologico compatibilmente con le risorse asportabili e le richieste complessivamente presentate, sia per scopo di collezionismo che per scopi scientifici e di studio.

2. Nessun limite numerico è posto al rilascio di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili per scopi scientifici o di studio. In tal caso la domanda di cui al terzo comma del precedente articolo 6 dovrà essere corredata da una attestazione della scuola, museo, università od istituto di ricerca, che comprovi le finalità scientifiche o di studio della richiesta.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili a scopo di collezionismo verrà data la precedenza agli iscritti ad associazioni o club mineralogici operanti in provincia di Trento ed ivi residenti.”

Dalla redazione