N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2007 n.26. L'articolo 7 così recitava: "1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la Commissione speciale Sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità, di seguito denominata Commissione speciale, determina indirizzi, modalità e termini per:

a) la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;

b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;

c) l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, che ha i seguenti compiti:

1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le priorità di cui all'articolo 5;

2) formare un'apposita graduatoria;

3) inviare alla Commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere;

4) inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento;

d) l'erogazione dei finanziamenti.

2. Qualora la Commissione speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere."

Dalla redazione