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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 14 - (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4/1992 in materia di interventi in conto capitale a favore delle imprese artigiane) — 1. Il comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo. 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nonché, dei contributi previsti dal comma 1, non possono essere distolti dalla loro destinazione artigianale per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili, e di cinque anni se si tratta di beni immobili, a decorrere dalla data della concessione da parte dell'E.S.A. dei contributi medesimi.».
2. Dopo l'articolo 78 della legge regionale 4/1992, è aggiunto il seguente:
«Art. 78 bis - (Vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggetto di contributi)
1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 12, sesto comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come aggiunto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 48/1985, nonché previsti dall'articolo 2 della legge regionale 48/1985, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 31/1986, non possono essere alienati, locati, ceduti in comodato o uso, o comunque distolti dalla loro destinazione artigianale, per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili e di cinque anni se si tratta di beni immobili.
2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;
b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;
c) dalla data dell'ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».
[NI=14] Articolo abrogato dall’art. 78, comma 1, della L.R. 22/04/2002, n. 12, così recitava:
“Art. 15 - (Modifiche all'articolo 59 della legge regionale 9/1996 in materia di interventi a favore dell'artigianato) — 1. Il comma 12 dell' articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, è sostituito dal seguente:
« 12. Le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle norme concernenti l'artigianato, nonché all'articolo 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e all'articolo 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, si applicano limitatamente alle domande presentate all'E.S.A. entro il 31 dicembre 1995. Le disposizioni di cui al Capo Il della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle domande presentate all'E.S.A. entro il 30 giugno 1996.».
2. Al comma 13 dell'articolo 59 della legge regionale 9/1996, le parole «entro il 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle parole «entro i termini previsti».”
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