Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 11

L'Azienda delle foreste demaniali e gli ispettorati ripartimentali delle foreste, anche al fine di una più diversificata e produttiva utilizzazione dei lavoratori assunti, indirizzano la propria azione, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, oltre che agli interventi di cui all'art. 5, anche agli interventi concernenti le utilizzazioni boschive, ivi compresi quelli per la creazione di impianti di prima lavorazione, interventi per la formazione e la gestione di giardini alpini e la costituzione e gestione di musei forestali, nonché iniziative volte a realizzare la produzione di essenze forestali, la coltivazione e commercializzazione di piante officinali, l'impianto e la coltivazione di piante da frutto tipiche delle zone di collina e di montagna ed ogni altra iniziativa finalizzata alla valorizzazione produttiva delle risorse delle aree demaniali, nel rispetto degli equilibri ambientali.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere gli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi anche alle aree delle riserve naturali e dei parchi di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

L'Azienda delle foreste demaniali è autorizzata, altresì, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui alla citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ad eseguire nelle predette aree interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione.

Per gli interventi di cui all'art. 5, eseguibili in amministrazione diretta, l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali delle foreste indirizzeranno la propria azione alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale, rinsaldamenti di terreni franosi, calanchivi o gravemente dissestati, ivi compresi i versanti lungo le arterie stradali e le pertinenze idrauliche ed i lavori occorrenti per opere di raccolta delle acque ad uso irriguo, nonché l'esecuzione di opere di bonifica connesse, ugualmente eseguibili in amministrazione diretta nel demanio forestale della Regione e nei terreni comunque affidati in gestione all'Amministrazione forestale.”

Dalla redazione