N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, del D. Ass. R. 09/08/2022, n. 20, così recitava:

Art. 7 - Oneri relativi alla sospensione e revoca

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti potrà, per inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio, diffidare e contestualmente sospendere l’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 130 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il titolare dell'attività dello scarico, per il ripristino della validità dell'autorizzazione allo scarico, dovrà presentare specifica istanza unitamente alla documentazione attestante dalla quale risulti il superamento delle criticità che hanno determinato l'emissione del provvedimento di diffida e sospensione.

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a seguito della verifica documentale attestante il superamento delle menzionate criticità, eventualmente supportato da specifico sopralluogo, provvederà a comunicare al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico l’importo complessivo da corrispondere all’Amministrazione regionale, secondo le indicazioni contenute nel tariffario di cui all’allegato 4, quale spesa sostenuta per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento di ripristino dell'autorizzazione allo scarico.

Il soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà effettuare il pagamento e la trasmissione, entro il termine 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, dell'originale dell'attestazione del pagamento al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Nel caso in cui il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti abbia proceduto alla revoca dell’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 130, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il titolare dell'attività dello scarico dovrà procedere a presentare nuova istanza secondo quanto indicato nell’articolo 3, nonché effettuare il pagamento degli oneri di autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente decreto.”

Dalla redazione