Articolo modificato dall’art. 12, comma 1 del D. Pres. R. 25/03/2014, n. 052/Pres.; dall’art. 13, comma 1, del D. Pres. R. 08/08/2014, n. 0167/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. R. 04/06/2021, n. 097/Pres., così recitava:

Art. 21 - Beneficiari finali

1. Sono beneficiari finali delle garanzie agevolate le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento dell’Unione europea di cui all’articolo 25, comma 1, elencati nell’allegato C.

2. Non possono beneficiare delle garanzie agevolate le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.”

Dalla redazione