Comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, del D. Pres. R. 07/09/2016, n. 0169/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, del D. Pres. R. 14/03/2019, n. 045/Pres., così recitava:

"2-bis. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, concernenti strutture ricettive alberghiere, nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima è di venti anni."

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