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Sent. C. Giustizia UE 15/09/2022, n. C-669/20

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2009/81/CE - Coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi - Articoli 38 e 49 - Obbligo di verificare l’esistenza di un’offerta anormalmente bassa - Criterio di valutazione del carattere anormalmente basso di un offerta previsto da una normativa nazionale - Inapplicabilità - Requisito della presenza di almeno tre offerte - Criterio fondato sul requisito secondo cui un’offerta sia più vantaggiosa di almeno il 20 % rispetto al valore medio delle offerte presentate dagli altri offerenti - Sindacato giurisdizionale.

1) Gli articoli 38 e 49 della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di sospetto di offerta anormalmente bassa, sono tenute a verificare l’effettiva sussistenza di tale carattere anormalmente basso prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del bando di gara e del capitolato d’oneri, senza che l’impossibilità di applicare i criteri stabiliti a tal fine da una normativa nazionale e il numero di offerte presentate abbiano rilevanza al riguardo.

2) L’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualora un’amministrazione aggiudicatrice non abbia avviato una procedura di verifica in merito all’eventuale carattere anormalmente basso di un’offerta, in quanto ha ritenuto che nessuna delle offerte presentatele avesse un carattere siffatto, la sua valutazione può formare oggetto di un controllo giurisdizionale nell’ambito di un ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

Dalla redazione