Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 121 - (Abrogazioni).

La presente legge sostituisce la L.R. 2 maggio 1980, n. 40.

Sono completamente abrogate la L.R. 27 ottobre 1977, n. 61 e la L.R. 24 novembre 1978, n. 62.

Sono altresì abrogate la L.R. 29 giugno 1981, n. 35, la L.R. 14 giugno 1983, n. 32 e la L.R. 5 marzo 1985, n. 22, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge."

Dalla redazione