Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 109 - (Interventi singoli ammissibili).

Sono sempre ammessi, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi preventivamente richiesti dai vigenti strumenti urbanistici generali, gli interventi singoli o di Comparto, di cui al penultimo comma dell'art 9, in attuazione diretta del Piano Regolatore Generale."

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