Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 70 - (Osservazioni e opposizioni).

In seguito alle osservazioni e opposizioni a uno strumento urbanistico o territoriale generale adottato, il Comune o la Provincia ha facoltà di modificare lo strumento adottato se condivide le osservazioni od opposizioni presentate oppure di esprimere il proprio parere al riguardo prima di trasmettere lo strumento, rispettivamente alla Provincia o alla Regione, per l'approvazione.

Solo nel Primo caso, il Comune o la Provincia hanno l'obbligo di ripubblicare la parte di piano interessata dalle modifiche apportate."

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino