Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 6 - (Elaborati del Piano territoriale Regionale di Coordinamento).

Il Piano territoriale Regionale di Coordinamento è formato da:

1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e sulla base di allegati tecnici e statistici atti a documentare lo stato di fatto:

a) indica gli obiettivi, i criteri e le principali priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;

b) definisce le aree da sottoporre a particolare disciplina o da assoggettare a piani territoriali per cui fornire particolari direttive;

c) contiene lo studio di impatto ambientale di nuovi interventi di cui alle lettere e), f) e g) del punto 2);

2) gli elaborati grafici e cartografici in scala e numero adeguati, da cui risultino, tra l'altro, in quanto di interesse nazionale o regionale:

a) le aree eventualmente definite ai sensi della lettera b) del punto 1);

b) le zone destinate alla costituzione dei parchi e delle riserve naturali;

c) le zone di interesse paesaggistico, storico, artistico e monumentale, ivi comprese le " vaste località " di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497;

d) le zone dichiarate sismiche e quelle sottoposte a vincolo idrogeologico, forestale e ad altri vincoli;

e) le zone per le attività produttive;

f) le sedi per speciali impianti e attrezzature;

g) i sistemi di infrastrutture;

3) le norme di attuazione del Piano, con particolare riferimento a:

a) la tutela della funzione di alcune zone o di speciali infrastrutture indicate nella cartografia di cui al punto 2);

b) i criteri ed eventuali limiti relativi a parametri dimensionali da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici generali."

Dalla redazione