Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 2 - (Soggetti della pianificazione).

Sono soggetti della pianificazione:

1) la Regione e le Province;

2) i Comuni singoli o riuniti in Consorzio ai sensi degli artt. 156 e seguenti del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383."

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