Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 05/05/1998, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 120 - Attività di indirizzo.

1. La Giunta regionale approva atti di indirizzo relativi a:

a) criteri ed indirizzi riguardanti le caratteristiche e le modalità del completamento di cui all'articolo 50 comma 9 lettere a) e b);

b) criteri ed indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi comunali;

c) specifiche tecniche per la redazione delle varianti parziali allo strumento urbanistico generale;

d) criteri per la individuazione delle opere pubbliche di modesta entità previsti dalla lettera f), comma 4, dell'articolo 50;

e) criteri per la revisione delle grafie e simbologie unificate al fine di semplificare la raccolta e la valutazione delle analisi dei piani regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché criteri per correlare le previsioni degli strumenti urbanistici generali dei singoli comuni con le previsioni urbanistiche degli altri comuni;

f) modalità tecniche di coordinamento per l'adeguamento dei piani regolatori generali alle previsioni degli strumenti urbanistici di livello superiore;

g) criteri per la verifica dimensionale degli strumenti urbanistici generali in applicazione del piano territoriale regionale di coordinamento anche al fine di assicurare uniformità di proposta e di valutazione;

h) condizioni e modalità per l'integrazione dei servizi informativi territoriali anche al fine della costituzione dell'osservatorio urbanistico regionale."

Dalla redazione