N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 11/03/1986, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 4 - (Processo di pianificazione).

La pianificazione urbanistica regionale avviene nel rispetto della lett. a) del primo comma dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e fa riferimento al Programma Regionale di Sviluppo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72.

I livelli di pianificazione di cui all'art. 3 sono fra loro coordinati in modo che ogni livello costituisca, mediante i contenuti esclusivi di ciascun piano, il quadro obbligatorio di riferimento per quelli di livello inferiore.

In particolare, il Piano territoriale Regionale di Coordinamento e il Piano territoriale Provinciale costituiscono insieme il complesso di direttive, nonché di prescrizioni e vincoli, per la redazione dei singoli Piani Regolatori Generali; il Piano Regolatore Generale costituisce il complesso di prescrizione e vincoli per la redazione dei piani urbanistici attuativi e/o per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.

I piani territoriali generali prevalgono sui piani di settore dello stesso livello o di livello inferiore. Il P.T.R.C., i P.T.P. ed i piani di area regionali, nonché i P.R.G. approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C. e del P.T.P., hanno altresì valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Gli strumenti territoriali e urbanistici sono redatti sulla base di previsioni decennali, hanno validità a tempo indeterminato, sono soggetti a revisione almeno decennale e comunque entro sei mesi dal variare delle previsioni del programma regionale o provinciale di sviluppo e/o del piano territoriale di livello superiore."

Dalla redazione