Ai sensi dell'art. 63, comma 3, della L.R. 01/09/1993, n. 26 le disposizioni di cui al presente articolo cessano di trovare applicazione con decorrenza dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale.

Si veda l’art. 28 della L.R. 06/03/1986, n. 9.

L’articolo così recitava:

“Art. 135 - Giuramento

Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del libero consorzio in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.

Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Del giuramento si redige processo verbale.

I Consiglieri che si rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.”

Dalla redazione