Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 90 - Servizio ispettivo

Ferme restando le norme che disciplinano il controllo ispettivo sui servizi statali devoluti ai Comuni, l'Assessore per gli enti locali può, anche a mezzo di uno o più componenti della Commissione provinciale di controllo, disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le Amministrazioni comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici del Comune, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.”

Dalla redazione