Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 81 - Controllo successivo di legittimità

In caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dai due terzi dei votanti.

Le deliberazioni suddette debbono essere inviate alla Commissione provinciale di controllo entro il termine previsto dall'art. 79; in mancanza si intendono decadute.

La Commissione, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni, ne pronuncia l'annullamento, qualora riscontri in esse vizi di legittimità.

Restano salvi dagli effetti della deliberazione compiuti prima del verificarsi della decadenza o della pronunzia di annullamento.

Della facoltà prevista dal primo comma l'ente non può valersi durante i periodi di amministrazione straordinaria e dalla data della indizione dei comizi per le elezioni amministrative fino alla nomina della nuova amministrazione.”

Dalla redazione