N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 2, comma 70, della L.R. 24/12/2010, n. 9, così recitava:

“Art. 22 - Destinazione delle entrate derivanti dalla alienazione dei beni immobili

1. Le entrate derivanti dalla alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio dell'ARSIAL, al netto dei costi sostenuti per le relative procedure, sono destinate ad un apposito fondo inserito nel bilancio dell'ARSIAL, dalla stessa gestito, su direttive dell'Assessorato competente in materia di agricoltura, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia stessa.

2. L'ARSIAL si riserva la possibilità di implementare il processo di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio anche attraverso lo strumento del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto pubblico, istituito ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modificazioni.”

Dalla redazione