Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 40 - Disposizioni organizzative

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e, per quanto di competenza, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, adottano misure organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti .

2. Nell'ambito delle predette misure organizzative sono assegnate alle strutture regionali idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, e sono anche attivati mezzi telematici per la rapida trasmissione di atti e documenti.”

Dalla redazione