Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 34 - Acquisizione d'ufficio di documenti

1. L'amministrazione regionale non può esigere atti o certificati di fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità richiesti sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione regionale è tenuta a certificare.”

Dalla redazione