N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 27 - Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si riferisce a tutta la documentazione riguardante l'istruttoria del provvedimento amministrativo iniziato o concluso ai sensi della presente legge. È escluso per i documenti amministrativi coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento e, in particolare, per quelli dalla cui diffusione possa derivare nocumento:

a) ai singoli, per lesione dei diritti di riservatezza della sfera privata e di segretezza dei dati personali e sanitari;

b) agli operatori economici, per lesione dei diritti di riservatezza relativi all'attività svolta, salvo che la divulgazione dei dati non sia esplicitamente prevista dall'erogazione di finanziamenti regionali;

c) all'interesse pubblico, qualora dalla divulgazione di documenti e dati possa derivare grave pregiudizio al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono predeterminate categorie di documenti formati dall'amministrazione regionale o rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Il riconoscimento del diritto di accesso non comprende, in ogni caso, la possibilità di riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali i documenti consultati o acquisiti.

4. I dirigenti delle strutture competenti ed i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi hanno facoltà di differire, con atto motivato, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa nonché fino all'adozione dell'atto finale.

5. Per gli atti di cui all'articolo 16, salvo diverse specifiche disposizioni legislative o regolamentari, l'accesso ai documenti relativi alle varie fasi procedurali è consentito a seguito della rispettiva adozione da parte degli organi coinvolti nel procedimento.”

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