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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 07/12/1984, n. 74
L. R. Lazio 07/12/1984, n. 74
L. R. Lazio 07/12/1984, n. 74
- L.R. 16/04/2002, n. 8
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Art. 1 - Principi e definizioniLa presente legge disciplina, fermi i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso nonché l'attività commerciale all'ingrosso che si svolge nell'ambito dei predetti mercati. |
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Art. 2 - Finalità, funzioni e tipologiaI mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1. Ai fini della presente legge i mercati si distinguono, in base alle funzioni ed alla collocazione territoriale, in: |
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Art. 3 - Piano regionale dei mercati all'ingrossoLa Regione, tenuto conto degli indirizzi della pianificazione economica e territoriale regionale e dei relativi piani di settore, predispone ed approva |
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Art. 4 - Procedura per l'approvazione del piano e rapporti con la pianificazione e la programmazione del territorioIl Consiglio regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di cui al precedente art. 3, che viene predisposto e presentato dalla Giunta regionale, consultate le categorie economiche e sociali e gli enti locali interessati, nonché l'A.N.C.I. (associazione nazionale comuni d'Italia) e l'U.P.I. (unione delle province italiane), previo parere del comitato tecnico - consultivo, prima sezione, costituito ai sensi della legg |
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Art. 5 - Istituzione dei mercatiL'iniziativa per l'istituzione dei mercati può essere assunta da: a) comuni, comunità montane, consorzi tra comuni ed altre forme associative tra comuni; b) cons |
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Art. 6 - Costruzione dei mercatiAlla costruzione dei mercati provvede di regola il comune ove ha sede il mercato ovvero, attraverso apposita convenzione con il comune, l'ente promotor |
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Art. 7 - Gestione dei mercatiI mercati sono gestiti di regola dal comune o da consorzi di comuni ovvero, attraverso apposita convenzione, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica. I mercati alla produzione possono essere gestiti anche da cooperative, consorzi ed associazioni |
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Art. 8 - Mutamenti, ampliamento e ristrutturazione dei mercatiIl mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei mercati sono sottoposti ad autorizzazione del |
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Art. 9 - VigilanzaLa funzione amministrativa in ordine all'istituzione, ordinamento e svolgimento dei mercati all'ingrosso è svolta dall'Assessorato regionale competente in materia di mercati, salvi gli interventi previsti da leggi dello Stato e della Regione e salve le competenze dei comuni; i relativi accer |
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Art. 10 - Aggiornamento e perfezionamento del personale e degli operatori Assistenza tecnica regionaleLa Regione sostiene con appositi incentivi finanziari, o messa a disposizione di locali o di personale, le iniziative rivolte alla preparazione ed all' |
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Art. 11 - Organi dei mercati[Il regolamento di mercato deve prevedere il direttore, il comitato consultivo e la commissione di disciplina e può prevedere altri organi a seconda d |
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Art. 12 - Direttore di mercatoAd ogni mercato è preposto un direttore, che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei servizi secondo le disposizioni di legge, del regolamento di mercato e le direttive dell'ente gestore. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di mercato. |
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Art. 13 - Comitato consultivo di mercatoPresso ciascun mercato è costituito, secondo le previsioni del regolamento di mercato, un comitato consultivo, composto da rappresentanti del comune dove ha sede il mercato, degli enti pubblici interessati, degli uffici che esercitano la v |
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Art. 14 - Cassa di mercatoL'ente gestore può istituire la cassa di mercato affidandola ad azienda di credito mediante apposita convenzione da sottoporre alla preventiva approva |
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Art. 15 - Servizio igienico-sanitario[Ogni mercato deve istituire un servizio di vigilanza igienico-sanitaria; il servizio è assicurato dai competenti uffici sanitari e veterinari previst |
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Art. 16 - Controllo qualitativoIl controllo sulla qualità, classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti è affidato al direttore del mercato, c |
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Art. 17 - Servizio statistico e rilevamento prezzi-Sistema informativo integratoOgni mercato deve istituire un servizio statistico e rilevazione prezzi. Le rilevazioni sono effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto |
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Art. 18 - Facchinaggio e movimento prodottiOgni mercato deve predisporre un servizio di facchinaggio e movimento prodotti nell'ambito del mercato, il cui uso non può essere previsto come obbligatorio. |
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Art. 19 - Canoni e tariffeI corrispettivi per l'uso dei punti di vendita, dei magazzini ed ogni altro locale nonché le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in c |
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Art. 20 - Servizi ausiliariL'ente gestore provvede di regola a gestire direttamente tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione e di vendita, contenendo i costi di distribuzione sulla base delle previsioni del regolamento di mercato. L'ente gestore può dare in concessione o in appalto, con preferenza alle cooperative e loro consorzi a parità di condizioni, i seguenti servizi: |
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Art. 21 - Schemi di regolamento-tipo e regolamento di mercatoLa Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di mercati, predispone schemi di regolamenti-tipo, differenziati per settori merceologici, funzioni e tipologia dei mercati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli schemi di regolamento-tipo prevedono, oltre le materie di cui la presente legge fa rinvio a regolamento di mercato: a) gli impianti, i servizi e le attrezzature necessarie; b) i criteri organizzativi e la disciplina dei servizi; |
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Art. 22 - Operatori di mercatoIl regolamento di mercato stabilisce quali operatori sono ammessi al singolo mercato a seconda delle funzioni e della tipologia del mercato stesso, fer |
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Art. 23 - Disciplina e sanzioniLa schema di regolamento-tipo di mercato prevede gli obblighi ed i divieti che possono essere imposti ai singoli operatori entro i limiti posti dalla presente legge e le sa |
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Art. 24 - DecadenzaIl regolamento di mercato prevede i casi di decadenza delle concessioni.
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Art. 25 - Studi e proposte regionali sui prodotti commercializzati nei mercati regionaliLa Regione, sentite le categorie dei produttori e dei commercianti all'ingrosso con la procedura del precedente art. 4, secondo comma, può effettuare |
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Art. 26 - Prima norma transitoriaI mercati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati entro ventiquattro mesi dalla predetta data. |
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Art. 27 - Seconda norma transitoriaNelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 3 della presente legge, possono autorizzarsi, in via del tutto eccezionale e nel rispe |
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Art. 27-bis - Deroghe per i centri agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale di Roma e Fondi1. I centri agroalimentari di interesse nazionale di Roma e Fondi, realizzati con le provvidenze della L.R. n. 41/1986, possono essere gestiti dagli stessi soggetti che hanno provveduto alla loro costruzione, ovvero, previ |
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Art. 28 - ControlliLe disposizioni della presente legge non modificano la disciplina dei controlli in materia di atti dei comuni, consorzi di comuni ed altri enti pubblici prevista dalla normativa |
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